Art. 62.

      1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.
      2. Una tassa del 10 per cento è altresì dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta,

 

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per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.
      3. Le tasse di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati o eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
      4. Per gli atti o le commissioni che non hanno dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche da bollo di cui al comma 3 è fatta sulla matrice dell'apposito bollettino.
      5. In relazione a particolare esigenze di servizio, è facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero della giustizia, di consentire che il pagamento delle tasse di cui al presente articolo sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.